Mediazione
- È un’attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
- Una o entrambe le parti richiedono all’Organismo di mediazione di organizzare l’incontro. La procedura prevede tempi molto brevi. Il Mediatore può organizzare quanto è necessario su tutto il territorio nazionale, con l’intervento di “pacieri” indipendenti, sulla base del regolamento vigente. La mediazione si deve concludere entro tre mesi dal deposito dell’istanza. L’accordo raggiunto ha un valore vincolante per le parti. Se l’accordo non viene raggiunto è sempre possibile chiedere l’intervento di un arbitro oppure ricorrere al giudice.
- L’elemento di maggior peso di questo particolare tipo di attività è che l’accordo raggiunto può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell’accordo si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. La riforma del processo societario del 2003 ha stabilito che gli “organismi di mediazione” costituiti da privati o da enti pubblici possano risolvere le controversie in materia civile, commerciale, societaria, bancaria, assicurativa e finanziaria. Il Ministero della Giustizia ha previsto che i mediatori debbano avere, oltre a quelli di onorabilità, particolari requisiti professionali, come essere professori universitari in materie economiche e giuridiche, oppure professionisti iscritti ad albi professionali da almeno 15 anni o magistrati in pensione. In alternativa, il mediatore deve avere una specifica formazione raggiunta attraverso corsi tenuti da enti pubblici, università o enti accreditati presso il Ministero della Giustizia. Per quanto riguarda i costi, il mediatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia.
- Sì, a patto che si tratti di diritti disponibili – e quindi certamente no per i diritti della personalità quale, ad esempio, il nome – e naturalmente sempre nel rispetto delle norme penali e di ordine pubblico.
- Per esempio se dopo aver raggiunto l’accordo una delle parti si rivolge al giudice, sottolineando che le proprie ragioni sono tanto fondate da essere riconosciute anche dall’altra parte proprio nella mediazione? Il problema naturalmente non si pone per la mediazione tipica, visto che l’accordo può arrivare ad aver valor di titolo esecutivo. Ciò vuol dire che l’accordo, omologato dal Tribunale, vale come fosse una “sentenza”, ossia si può chiedere che gli sia data immediata esecuzione. Con caratteristiche e forza diverse, il discorso vale anche per la mediazione atipica, ossia quella non disciplinata dalla legge. In quest’ultimo caso l’accordo tra le parti può arrivare ad avere valore di contratto e il giudice ne riconosce la forza vincolante.
- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti, relativi al procedimento di mediazione, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è altresì esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione è riconosciuto, ai sensi di legge, in caso di successo della mediazione un credito di imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Arbitrato
È un metodo alternativo di risoluzione delle controversie per risolvere liti mediante l’affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo, detto arbitro, il quale giudica la controversia ed emette una decisione, detta lodo arbitrale, che ha la stessa efficacia di una sentenza pubblica.
- Con l’inserimento di una apposita clausola compromissoriao, successivamente all’insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, detto compromesso.
Centro Conciliazione Liti srl consente alle parti di decidere di affidare ad un arbitro rituale scelto fra i propri professionisti, la decisione della controversia sia nel caso di fallimento della mediazione, sia indipendentemente dalla procedura di mediazione, mediante sottoscrizione di apposito modulo.
- L’arbitrato è un giudizio emesso da un privato (esperto nella materia), non da un giudice ordinario,. La mediazione è invece la procedura per far raggiungere alle parti stesse un accordo. Nella mediazione non c’è una sentenza, nell’arbitrato invece una parte avrà ragione ed una no.
- L’arbitro è una persona, spesso un professionista, al quale le parti decidono di rivolgersi per risolvere una questione sulla quale emette un giudizio.
- Un arbitrato presenta costi contenuti come da tariffario consultabile sul sito dell’Organismo.
Contenuto della fisarmonicaTempi brevi per la soluzione della controversia. Centro Conciliazione Liti srl è in grado di garantire una decisione in tempi brevi e, addirittura, entro 30 giorni dalla sua trattazione nel caso di arbitrato abbreviato.
Mediazione Familiare
E’ un percorso alternativo alla lite legale, non è una terapia coniugale ma può definirsi come “un processo collaborativo di risoluzione del conflitto”, in cui le coppie, il cui rapporto sta finendo o è finito, sono assistite da un soggetto terzo imparziale (Mediatore) per comunicare l’una con l’altra e trovare una risoluzione accettabile per entrambi, dei problemi che vivono, anche con i loro figli, a seguito della separazione e successivamente alla stessa.
– Ridurre il conflitto tra i coniugi o ex coniugi favorendo una forma di comunicazione costruttiva;
– Minimizzare le conseguenze negative della rottura familiare;
– Limitare le recriminazioni personali;
– Promuovere l’approccio consensuale alla separazione riducendo il conflitto, nell’interesse di tutti i membri della famiglia, studiando soluzioni alternative;
– Proteggere gli interessi e il benessere dei Figli;
– Sostenere la continuità nelle relazioni fra i membri della famiglia, specialmente in quelle fra genitori e figli.
E’ un’attività di cooperazionecon l’obiettivo di aiutare le parti al dialogo e a ripristinare la comunicazione interrotta affinchè raggiungano un accordo rispondente ai propri bisogni, ai propri interessi e a quelli di tutti i membri coinvolti.
– Perché è un modo per ritrovare un dialogo tra ex coniugi e per tutelare,gli interessi dei figli senza sottoporli ad estenuanti litigi e competizioni .
– Perché ha una durata predefinita e limitata nel tempo.
– Perché ha un costo ridotto rispetto ad una separazione giudiziale.
– Perché si conclude con la stesura di un Accordo Scritto che viene redatto personalmente dalle parti che rappresenta la volontà diretta delle parti ad una soluzione reciprocamente soddisfacente per sé e per i figli.
Il numero degli incontri va da un minimo di 2 ad un massimo di 10 con costi che oscillano tra un minimo di € 100,00 ( oltre iva) ad un massimo di € 120,00 (oltre Iva) per seduta e per ciascuna parte.